La Corte Costituzionale, con la sentenza n.33/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.29-bis, comma1, della legge 4 maggio 1983, n.184 nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
La persona singola potrà, pertanto, presentare la propria disponibilità all’adozione internazionale al Tribunale per i minorenni del luogo di sua residenza. Sarà quest’ultimo a richiedere quanto necessario per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto di idoneità all’adozione, cui seguirà l’iter già previsto dalla legge n. 184 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni.
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