Ogni bambino ha diritto a crescere con chi lo ha generato in un'ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità.
La coppia desiderosa di adottare non è più l’attore principale, ma una risorsa da utilizzare in caso di bisogno. Il soggetto principale, il protagonista della procedura deve essere il bambino.
Come per l’adozione nazionale, l’adozione internazionale è consentita ai due coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto.
Il percorso da fare
Prima fase - in Italia, la norma prevede sei mesi e quindici giorni
- gli aspiranti genitori adottivi presentano la “dichiarazione di disponibilità”*1 presso il Tribunale per i Minorenni competente.
- il Tribunale, esaminata la documentazione, entro quindici giorni richiede ai servizi socio-assistenziali di predisporre, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori delle aziende sanitarie ospedaliere, una relazione che possa permettere di valutare le risorse e le potenzialità della coppia a mantenere, educare, istruire un figlio;
- i servizi, entro quattro mesi, convocata la coppia, acquisiscono tutti gli elementi conoscitivi necessari e trasmettono la relazione al Tribunale per i minorenni. I tribunali per i minorenni provvedono entro 6 mesi ad emettere decreto d’idoneità all’adozione o a rigettare l’istanza. Tale termine è ordinatorio e non perentorio, ciò comporta un possibile allungamento del termine indicato.
*1 Si denomina ora “dichiarazione di disponibilità” e non più domanda di adozione, come una volta; e questo cambiamento di termini sottolinea un messaggio di grande rilevanza etica: due persone non “chiedono” più un bambino, ma si dichiarano disposti ad “accogliere” un bambino, perchè adottare non è il diritto di un adulto, ma la messa a disposizione da parte di adulti delle proprie risorse perché il diritto alla famiglia di un bambino abbandonato possa essere soddisfatto.
I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (cokme modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.
“L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.”
Riguardo all’età, secondo la legge:
– la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
– la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Quindi per adottare bisogna:
- essere in due;
- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.
Seconda fase - all'estero, durata non predeterminabile
- la coppia inizia la pratica con l’ente autorizzato prescelto, e segue un percorso di informazione sul paese straniero, sulla sua realtà socio-culturale e i diversi stili di vita, affinché possa prepararsi ad accogliere come figlio un bambino proveniente da quella cultura. Questa fase si articola in più incontri, che saranno sia singoli, sia con più coppie; in essa vengono anche fornite informazioni sui tempi di attesa, sui tempi di permanenza nel paese e sui costi. L’ente deve sin dal primo contatto rappresentare alle coppie la propria metodologia;
- l’ente incaricato comunica alla coppia l’iter procedurale che svolgerà presso il paese straniero e le richiede tutti gli atti necessari per documentare validamente l’istanza avanzata alla Autorità straniera; la informa, man mano che il tempo trascorre, dei passi procedurali compiuti fino alla comunicazione della proposta di “incontro” con il bambino da adottare;
- la coppia accetta la proposta di incontro e si reca nel paese straniero per conoscere il bambino. Il tempo di permanenza nel paese straniero, a meno che la legge interna non disponga diversamente (prevedendo un periodo più lungo), non può essere minore di 10 gionri per un bambino che non superi i 5 anni e di 20 giorni per un bambino più grande, come la Commissione per le Adozioni Internazionali prescrive nelle Linee Guida 2002;
- l’ente e la competente Autorià straniera accertano la positività dell’incontro;
- l’ente porta a termine la procedura presso la competente Autorità straniera, la quale può essere giudiziaria o amministrativa;
- tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento di adozione dell’Autorità straniera, viene trasmessa, a cura dell’ente, al Tribunale per i minorenni e alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
- la Commissione, verificata la sussistenza di tutti gli atti necessari a procare la situazione di abbandono, la libertà e consapevolezza degli eventuali consensi prestati dai genitori o dal tutore, nonché la sussidiarietà, autorizza l’ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia;
Terza fase - in Italia
- Il Tribunale per i minorenni, dopo aver compiuto un’ulteriore verifica sulla regolarità del procedimento, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera nei registri dello Stato Civile. Con la trascrizione il bambino acquista la cittadinanza italiana con effetto retroattivo alla data di emissione della sentenza; il minore conserva, comunque, la sua cittadinanza.
normative
Le coppie interessante potranno reperire qui informazioni e normative costantemente aggiornate:
- Congedo di maternità e parentale nell’adozione
- Convenzione de L’Aja 29 maggio 1993
- Dlgs 23 aprile 2003, n.115 modifiche e integrazioni al Dlgs 26 marzo 2001, n.151
- Dlgs 26 marzo 2001, n.151 testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
- L. 4 maggio 1983, n.184 così come modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n.476 e dalla L. 28 marzo 2001, n.149
- Processi verbali di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali e la Repubblica di Belarus
- Protocollo d’intesa con la Repubblica di Belarus anno 2005
- Protocollo d’intesa con la Repubblica di Belarus anno 2007
- Protocollo d’intesa MIUR Ministero Istruzione, Università e Ricerca e CARE Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete
- Regolamento generale sull’adozione internazionale della Repubblica di Belarus
Info e costi
Poiché la Brutia Onlus è un ente senza fini di lucro, non è in grado di accantonare le riserve finanziarie per anticipare le spese e gli oneri che ogni procedura comporta.
Di conseguenza, in caso di mancato versamento all’associazione degli importi concordati, la pratica non potrà proseguire nel suo iter, con conseguente dismissionedel mandato conferito.
€ 2.100,00
Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS
Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN:
IT 14 E0306916200100000004163
Causale: anticipo spese generali Ente.
Il presente versamento va effettuato al Conferimento dell’Incarico. Quest’ultimo verrà formalizzato al ricevimento di copia del bonifico.
(il corso verrà tenuto entro 60 gg dal conferimento, salvo mancanza del numero minimo necessario di coppie)
€ 700,00
Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS
Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN:
IT 14 E0306916200100000004163
Causale: quota corso
Il presente versamento va effettuato almeno 7 giorni prima dell’incontro previsto e non verrà restituito nel caso di interruzione della procedura per qualsiasi motivo.
Entro 10 gg dal corso di orientamento all’Adozione Internazionale, la coppia deve comunicare il paese scelto e fissare l’incontro desk di area gratuito.
La quota comprende oltre la partecipazione al corso di orientamento, l’assistenza, l’accompagnamento e il sostegno psicologico fino alla partenza per il paese straniero e anche successivamente al rientro in Italia con il/i minore/i adottato/i.
€ 2.400,00
Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS
Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN:
IT 14 E0306916200100000004163
Causale: saldo spese generali Ente
3a. Anticipo costo estero:
Per il relativo importo vedere ogni singolo paese.
Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS
Banca Intesa San Paolo / Codice IBAN: IT53 R030 6909 6061 0000 0002 745
Causale: anticipo costo estero.
ATTENZIONE: i due pagamenti non sono cumulabili, poiché recanti differenti coordinate bancarie. Copia di entrambi i bonifici devono essere consegnate contestualmente alla “consegna documenti per il paese straniero”.
L’importo è da versarsi in unica soluzione prima della partenza nel paese straniero.
Coordinate bancarie: Associazione per l’Adozione Internazionale Brutia ETS Banca Intesa San Paolo – Ag. Caloprese/ Codice IBAN: IT 14 E0306916200100000004163 Causale: post adozione completo. 4a. ATTENZIONE: si precisa che qualora l’Autorità straniera riterrà di modificare il numero delle relazioni, la coppia sarà tenuta al rispetto delle nuove indicazioni ed al conseguente aumento del corso. |